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  • Sommario dei contenuti
  • Attestato di prestazione energetica nei contratti di locazione
  • Omissione dell’attestato di prestazione energetica: le sanzioni previste
  • Attestato APE: quanto tempo vale?
  • Attestato di prestazione energetica: imposte di registro e bollo

L’attestato di prestazione energetica APE nei contratti di locazione

L'attestato di prestazione energetica APE nei contratti di locazione

L’attestato di prestazione energetica APE è un attestato che descrive tutte le caratteristiche energetiche di una casa, appartamento o intero edificio. In Italia è stato introdotto dal D.L. n. 63/2013, che ha stabilito la sostituzione del precedente attestato di certificazione energetica (ACE) con l’attestato di prestazione energetica (APE), avente un contenuto più ampio del primo.


L’attestato di prestazione energetica deve essere scritto da un tecnico abilitato, dopo un sopralluogo all’immobile per reperire tutte le informazioni necessarie, come isolamento termico dell’edificio, consumo energetico ecc.
Se per esempio siete residenti in Lombardia, potete trovare un elenco dei soggetti certificatori accreditati a questo LINK. Se avete qualche dubbio vi consigliamo di provare a fare una ricerca online, con “certificatori accreditati regione…” e il nome della vostra Regione.

L’attestato, una volta compilato in tutte le sue parti, e nel rispetto delle specifiche norme attuative regionali, deve essere successivamente registrato nel catasto energetico. Dopodiché verrà timbrato per accettazione dal Comune di competenza.

Attestato di prestazione energetica nei contratti di locazione

Il proprietario ha l’obbligo di inserire una clausola nel contratto di locazione, con la quale l’inquilino deve dichiarare di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’APE. Nel contratto è sufficiente riportare la dichiarazione dell’interessato che ha ricevuto le informazioni, senza esplicitare in dettaglio il tipo e le informazioni ricevute.

I casi in cui è obbligatorio allegare l’attestato di prestazione energetica:

  • contratti di compravendita immobiliare
  • atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso
  • nuovi contratti di locazione edifici

Soggetti esclusi dall’obbligo:

  • locazione di singole unità immobiliari
  • contratti di locazione di durata inferiore ai 30 gg all’anno, quindi non soggetti a registrazione:
  • box, cantine, autorimesse;
  • fabbricati isolati con una superficie inferiore ai 50 mq;
  • ruderi;
  • luoghi particolari come monumenti, luoghi di culto ecc.

Unità immobiliare = parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente.

Omissione dell’attestato di prestazione energetica: le sanzioni previste

In caso di omessa dichiarazione o allegazione del contratto di prestazione energetica le parti sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa che va da euro 300 a euro 18.000.
Per i contratti di locazione di singole unità immobiliari la sanzione per la mancata consegna/informazione, è da euro 1.000 a euro 4.000. Se la durata della locazione è inferiore ai tre anni, la sanzione è ridotta al 50%. In caso invece di mancata dotazione, la sanzione va da euro 300 a euro 1.800.

Il pagamento della sanzione non esonera il proprietario dall’obbligo di presentare la dichiarazione o l’APE entro 45 giorni.

Attestato APE: quanto tempo vale?

L’attestato di prestazione energetica ha una validità massima di 10 anni. Il tecnico certificatore può assegnare all’APE una validità di 10 anni, ma solo se sono rispettate le normative sul risparmio energetico. In caso contrario sarà valido fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

Quando va rinnovato L’APE:

  • in caso di ristrutturazione di edifici, negozi, appartamenti;
  • quando vengono apportate modifiche agli impianti, muri o infissi di unità immobiliari;
  • se l’immobile viene ampliato;
  • in caso di modifiche di prospetti e della volumetria.

Attestato di prestazione energetica: imposte di registro e bollo

L’imposta di registro relativa all’APE, pari a € 200,00 si applica solo quando il soggetto intende registrare volontariamente l’APE in un momento successivo al contratto di locazione. Non è invece applicabile al momento della registrazione del contratto, in quanto l’attestato di prestazione energetica non è un atto che ha l’obbligo di registrazione.

Per quanto riguarda invece l’imposta di bollo, l’attestato di prestazione energetica:

  • non è soggetto all’imposta di bollo: se l’attestato allegato al contratto di locazione è in originale o in copia semplice;
  • è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo: se al contratto di locazione si allega la copia dell’attestato con dichiarazione di conformità all’originale, rilasciata da un Pubblico ufficiale. L’imposta in questo caso è pari a € 16,00 per ogni foglio.
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