registrazione contratto di locazione

La registrazione contratto di locazione è obbligatoria, indipendentemente dal canone pattuito tra proprietario e locatore. C’è solo un caso in cui la registrazione non è obbligatoria, ed è quando il contratto non supera i 30 giorni complessivi.

1. DOVE SI FA LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE?

Tutti i contratti di locazione devono essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva. Il contratto può essere registrato dal proprietario o dall’inquilino, anche in via telematica, entro 30 giorni dal momento in cui è stato stipulato.

>>> Nel caso di registrazione contratto di locazione telematica, è necessario essere registrati a Fisconline / Entratel e procedere seguendo applicazione RLI (software Registrazione Locazioni Immobili).

>>> Nel caso di registrazione contratto di locazione presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, si dovrà recarsi nell’ufficio più vicino, e compilare un modello RLI. Per sapere dove si trova l’ufficio più vicino a te, CLICCA QUI.

2. QUANTO COSTA REGISTRARE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE?

Quando non si opta per il regime della cedolare secca, è necessario pagare, oltre all’Irpef:

L’IMPOSTA DI REGISTRO: in generale l’imposta da versare corrisponde al 2% del canone annuo di affitto, moltiplicato per il numero di annualità. Nel momento della registrazione contratto di locazione si versa quella relativa al primo anno, il cui importo non può essere inferiore a 67 euro.
Le imposte successive verranno versate entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

>>> PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO di immobili in territori “ad alta tensione abitativa”: si applica uno sconto del 30%. In questo modo l’imposta si calcola sul 70% del canone di locazione annuo.

ESEMPIO: il contratto dura 4 anni, si ha diritto ad una detrazione del 0,4%, che va a scendere al 0,3% e 0,2% se la durata è pari a tre o due anni.

Se il contratto di locazione ha una durata pluriennale, l’imposta di registro può essere versata in due soluzioni:

>>> in un’unica soluzione per l’intera durata contrattuale: in questo caso si può ottenere una detrazione pari alla metà del tasso di interesse legale valido per l’anno in corso (dal 1 gennaio 2016 è sceso allo 0,2%, quindi la metà è il 0,1%), moltiplicato per il numero degli anni previsti dal contratto di affitto. Il primo anno l’imposta non può comunque essere inferiore a 67 euro.
>>> annualmente, ovvero 2% del canone relativo a ciascuna annualità. Tenendo conto degli aumenti Istat, ed entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità. In questo caso il limite di 67 euro non sussiste.

L’IMPOSTA DI BOLLO: l’importo è fisso, ed è pari a 16€ per ogni foglio, composto da 4 facciate per un totale di 100 righe.

3. COSA SUCCEDE ALL’IMPOSTA DI REGISTRO VERSATA, SE IL CONTRATTO VIENE DISDETTO PRIMA DELLA SCADENZA?

Se il contratto di locazione viene disdetto prima della naturale scadenza, l’imposta di registro versata per la registrazione contratto di locazione dovrà essere rimborsata. Il rimborso dell’importo pagato avviene per le annualità successive, a quella in cui avviene la disdetta anticipata.

In caso invece di risoluzione o cessione, è necessario versare 67 euro per l’imposta.

4. COME SI PAGA LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE?

Il pagamento dipende se si è scelto di registrare il contratto in ufficio, o per via telematica.

>>> REGISTRAZIONE IN UFFICIO: per versare l’imposta bisogna utilizzare il modello F24 Elide. A seconda se si è titolari di partita IVA o meno, cambia la modalità di presentazione del modello:

  • Titolari di partita IVA -> devono presentare il modello solo per vie telematiche, tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e del sistema bancario e postale. Per pagare l’imposta di bollo si utilizzano i contrassegni telematici @e.bollo (ex marca da bollo);
  • NON titolari di partia IVA -> possono presentare il modello anche presso banche e uffici postali.

>>> REGISTRAZIONE TELEMATICA: il pagamento delle imposte deve essere effettuato con addebito su conto corrente bancario o postale.

ATTENZIONE!! se il contratto di locazione è assoggettato a cedolare secca, non sono dovute imposte di registro e di bollo.

5. SE PROPRIETARIO E INQUILINO DECIDONO DI ABBASSARE L’AFFITTO, BISOGNA PAGARE NUOVAMENTE LE IMPOSTE?

Dal 2014, grazie all’art 19, comma 1, decreto legge 133/2014, se proprietario e inquilino decidono di abbassare il canone dell’affitto, non serve pagare nuovamente le imposte di registro e di bollo.
Grazie a questo decreto, è infatti possibile procedere solo registrando una scrittura privata. L’esenzione vale in tutti i casi di riduzione del canone, che sia per l’intera durata contrattuale o anche solo per un anno.

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